21Aprile 2021
SUPERBONUS 110 :
Il General Contractor e i chiarimenti delle Entrare
Le Entrate chiariscono il caso di appalto senza rappresentanza ad un general contractor per lavori di efficentamento energetico con superbonus 110% e sconto in fattura
L’agenzia delle entrate con due distinti interpelli chiarisce l’applicabilità del superbonus 110% nel caso di appalto a general contractor.
In particolare, con
viene evidenziato che nel caso di "contraente generale" o general contractor ossia nel caso di appalto, dalla progettazione alla realizzazione, ad un unico soggetto della pratica del superbonus tramite un contratto di mandato senza rappresentanza il contribuente che affida l'appalto potrà accedere al Superbonus ed esercitare l'opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l'impresa, in qualità di "contraente generale", gli fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione quali visto di conformità e asseverazione.
Sono invece escluse dalla agevolazione le spese di mero coordinamento pagate al general contractor in analogia con quelle dell'amministratore di condominio per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus. (Circolare n 30/2020)
1) La risposta a interpello n 254 con istante, un privato, che affida i lavori a contraente generale
Nella Risposta n 254 l’istante è un contribuente che riferisce di volere realizzare interventi su un edificio unifamiliare dotato di impianto autonomo idrico, di scarico, di riscaldamento, di adduzione del gas ed elettrico ed avente accesso autonomo direttamente da strada pubblica.
Tale edificio è costituito da:
Egli intende realizzare i seguenti interventi che permetteranno il salto di due classi energetiche:
L'istante dichiara di aver dato in appalto tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale, offrendo in un unico contratto:
Egli precisa che:
Si specifica che i professionisti incaricati emetteranno fattura al fornitore unico secondo i tempi definiti nei rispettivi accordi che possono prevedere pagamenti a stato avanzamento lavori oppure al termine dei lavori.
L'Istante chiarisce di aver dato mandato senza rappresentanza al fornitore unico che agisce come contraente generale il quale per pagare le fatture ai professionisti con addebito del relativo importo a suo carico, a sua volta, in virtù del predetto mandato, potrà pagare ai soggetti coinvolti le fatture relative ai servizi professionali e, successivamente, potrà fatturare all'Istante il medesimo importo, senza alcun ricarico, applicando lo sconto in fattura ed indicando esplicitamente in fattura la dicitura " compenso per servizi professionali svolti dal professionista" in maniera ben distinta dall'importo fatturato per i lavori.
Tutto ciò premesso chiede se possa ricevere da un unico contraente generale:
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2) La risposta a interpello n 261 con istante una ESCO come General Contractor
Nella risposta all’interpello n 261 l’agenzia conferma quanto detto in merito al caso di Superbonus 110% nella risposta precedente di cui sopra.
In questo caso però l'istante è una ESCO ossia Energy Service Company che realizzerà in qualità di General Contractor GC presso vari clienti, privati cittadini o condomini, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione delle detrazioni di cui all'articolo 119 e seguenti del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 ovvero il Superbonus 110%
L'interpellante opererà presso i propri clienti in qualità di contraente generale, General contractor, offrendo con sconto in fattura agli stessi:
Tale servizio di progettazione è svolto da professionisti abilitati che talvolta hanno un rapporto di dipendenza con l'interpellante e talvolta sono collaboratori o società terze.
L'interpellante, inoltre, intende proporre ai propri clienti anche l'esecuzione di tutti i servizi professionali associati all'opera stessa e necessari per l'ottenimento delle detrazioni fiscali di cui al Superbonus di seguito elencati:
3) Le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate
Nel primo caso l’istante è un privato nel secondo è una società di ingegneria ma le conclusioni della Agenzia sono le stesse.
Come specificato nella risposta n 254 si ritiene che l'Istante soggetto privato potrà accedere al Superbonus ed esercitare l'opzione per lo sconto in fattura:
Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione è consentito, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell'agevolazione.
L'agenzia sottolinea invece che la Circolare n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese NON rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus.
Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale per l'attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche un questo caso, di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento.
Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione, e tale esclusione è confermata dalla risposta a interpello n 261.
Infine nella stessa risposta n 261 l'agenzia chiarisce che in merito alle prestazioni degli altri professionisti «si determina il medesimo fenomeno che caratterizza l’affidamento in subappalto della realizzazione degli interventi, seppur senza la previsione di alcun margine attribuito a GC in relazione alle prestazioni professionali»
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